Usucapione di opera d’arte: l’ultima pronuncia della Cassazione

La Suprema Corte di Cassazione, sez. II^, in data 14 giugno 2019 n. 16059 ha pronunciato una sentenza alquanto reprensibile in tema di usucapione di opera d’arte, stabilendo che per aversi “possesso non clandestino”, il possessore deve dare la prova diabolica che l’opera sia stata visibile a tutti e ciò tramite l’esposizione in mostre, musei o in pubblicazioni.

Nel caso de quo, la Suprema Corte non ha ritenuto bastevole,  per il possesso ad usucapionem, l’esposizione del dipinto nell’atrio di un palazzo adibito in parte a privata dimora e in parte a uffici dell’azienda farmaceutica di proprietà di un cittadino austriaco che deteneva la tela raffigurante la Santa Caterina di Alessandria di Bernardo Strozzi.

“Santa Caterina di Alessandria” di Bernardo Strozzi

Il precedente creato dagli Ermellini rischia di avere un impatto paralizzante sul commercio delle opere d’arte, penalizzando tutti i privati, e sono la maggioranza, che non hanno fatture d’acquisto o atti di provenienza con data certa e che si tramandano le opere di padre in figlio senza avere contezza del loro valore e della loro paternità o ancora coloro che non posseggono opere di pregio così elevato da meritare una “pubblica” esposizione in mostre o musei.

La pronuncia rischia altresì di pregiudicare tutti coloro che per riservatezza o timore di furti o rapine decidono di non esporre pubblicamente le loro opere.

Ai fini della formulazione di un giudizio in merito alla clandestinità del possesso, occorrerebbe, diversamente da quanto concluso dalla Cassazione, farsi riferimento al bene di cui si controverte e alla sua naturale destinazione, come la Suprema Corte ha già ritento doversi operare ai fini della verifica del requisito della “continuità nel possesso” precisando che la stessa debba essere valutata in riferimento alla natura del bene posseduto ed in relazione alle concrete e specifiche possibilità di godimento del medesimo.

Con riferimento all’usucapione di un parcheggio la Cassazione, infatti, ha precisato che «la continuità della “possessio ad usucapionem” va correlata all’utilizzazione del bene che ne costituisce l’oggetto, sì che se è normale, in relazione ad essa, l’intermittenza dei relativi atti di godimento – come nel caso di non utilizzazione di un’area di parcheggio durante la circolazione dei veicoli – non esclude, in sé, la persistenza del potere di fatto sulla cosa» (Cass.civ., sez. II, 23.3.1998, n.3081, GCM, 1998, 645).

Lo stesso principio è stato utilizzato anche per l’usucapione del bosco, riguardo al quale gli Ermellini hanno stabilito che «ai fini dell’usucapione, la continuità del possesso va valutata in riferimento alla natura del bene che si assume posseduto (nella specie: terreno boschivo utilizzato soprattutto mediante taglio di legname), nel senso che non occorre che gli atti d’esercizio del possesso siano continui, ininterrotti, bensì è sufficiente che essi vengano posti in essere ogni volta che il possessore lo voglia, in relazione alle concrete e specifiche possibilità di godimento del bene medesimo» (Cass.civ., sez. II, 25.2.1982, n.1201, GCM, 1982,2)

E non può dubitarsi sul fatto che il naturale godimento di un dipinto, eccezion fatta per i capolavori, sia di natura essenzialmente privata, essendo quello di soddisfare un bisogno estetico del suo proprietario.

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