In tema di licenziamenti, l’art. 6, co. 2 novellato, L. n. 604\66 prevede che l’impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato.
Solo qualora la conciliazione o l’arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l’accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.
La Corte aveva tuttavia già chiarito che la decorrenza del termine breve di sessanta giorni si ha solo nel caso di pregiudiziale rifiuto del procedimento inerente il tentativo di conciliazione (o arbitrato): dunque nel caso in cui la conciliazione o l’arbitrato non abbiano luogo tout court per una pregiudiziale volontà contraria di una delle parti e non invece nel caso in cui uno dei due procedimenti deflattivi si siano regolarmente svolti, sia pur con esito negativo.
Con la sentenza in esame, inoltre, la Corte chiarisce che, nell’ambito delle impugnative dei licenziamenti, deve escludersi che possa valere quanto stabilito dall’ art. 2964 c.c. (“Quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena di decadenza, non si applicano le norme relative all’interruzione della prescrizione. Del pari non si applicano le norme che si riferiscono alla sospensione, salvo che sia disposto altrimenti”), posto che nella specie vi è espressa disposizione derogatoria e cioè il secondo comma dell’art. 410 c.p.c., secondo cui “la comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza”
Alla luce di quanto esposto, la Corte di Cassazione afferma che, in caso di mancato raggiungimento dell’accordo, il lavoratore vedrà il termine (di centottanta giorni), per l’ormai necessario deposito del ricorso giudiziale, sospeso per la durata del tentativo e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, tempo complessivo che andrà quindi sottratto da quello di centottanta giorni decorrenti dall’impugnativa stragiudiziale del licenziamento.