Diritto di Famiglia / Crisi della coppia: quali sono le sorti della casa familiare oggetto di contratto di locazione?

L’avv. Elisa Boreatti, autrice dell’articolo

In primis si deve sottolineare che per casa familiare si intende il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini di vita che, come momento di aggregazione e di unificazione della famiglia, contribuisce in misura determinante alla formazione armonica della personalità della prole.

Spesso accade che la casa familiare sia oggetto di un contratto di locazione intestato ad uno solo dei coniugi/conviventi e questo fatto può essere motivo di discussione quando i coniugi/conviventi decidono di porre termine alla loro relazione.

 Cosa accade al contratto di locazione in caso di separazione o di divorzio?

La norma di riferimento è l’articolo 6 della Legge n. 392/1978 che, per l’appunto, disciplina la successione nel contratto di locazione e che così dispone “…In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nel contratto di locazione succede al conduttore l’altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a quest’ultimo.

In caso di separazione consensuale o di nullità matrimoniale al conduttore succede l’altro coniuge se tra i due si sia così convenuto.”

Ora, la norma è chiara nel disciplinare che, in caso di separazione o divorzio consensuale, gli stessi coniugi potranno stabilire, di comune accordo, la successione nel contratto di locazione di colui al quale verrà assegnata la casa.

Se, invece, non vi è alcun accordo, la successione non avviene e il coniuge firmatario resterà obbligato nei confronti del locatore, anche se nella casa vi abiti l’altro coniuge.

E qualora a separarsi siano due conviventi non legati dal vincolo matrimoniale?

L’articolo 6 della Legge n. 392/1978 nulla dispone sul punto.

Questo ha portato la Corte Costituzionale ha dichiarare l’illegittimità costituzionale della disposizione normativa nella parte in cui non prevede la successione nel contratto in caso di cessazione della convivenza nell’ambito della famiglia di fatto (C. cost. sentenza n. 404/1988).

La giurisprudenza di legittimità  (Cass. civ. n. 2524/1989; Cass. civ., n. 9868/1997) ha pertanto esteso l’ambito di applicazione dell’art. 6 anche alle coppie conviventi giungendo ad affermare che qualora il convivente, intestatario del contratto di locazione si allontani dall’immobile la convivente more uxorio che rimane nella casa con i figli naturali nati dall’unione ha diritto di succedere nel contratto di locazione.

Sorte del contratto di locazione

Nel caso di successione nel contratto di locazione prevista dal comma 2 dell’art. 6 Legge n. 392/1978, il subentro è una conseguenza immediata del provvedimento giudiziario di assegnazione.

L’automatica operatività è perfettamente rispondente alla ratio della disciplina in esame, la cui finalità è quella di consentire ai figli minori e maggiorenni non autosufficienti di rimanere nell’habitat domestico in cui sono cresciuti.

Per tale ragione, si è giunti a ritenere che il contratto di locazione diventa intuitu familiae, nel senso che per il locatore diventa indifferente che, nell’ambito della famiglia cui ha locato l’immobile, goda del contratto l’uno o l’altro dei suoi membri.

Si osserva, comunque, che la successione nel contratto di locazione, come anche l’assegnazione della casa familiare, non modifica la natura del rapporto di locazione, né la natura del diritto in base al quale il conduttore detiene la cosa locata, ma consente ad un soggetto diverso dell’originario conduttore di sostituirsi nella titolarità del contratto, con attribuzione dei relativi diritti e assunzione delle obbligazioni che ne derivano, prima fra tutte quelle di corrispondere il canone.

La parte locatrice, infatti, continuerà ad avere il diritto di riottenere la disponibilità dell’immobile alla scadenza prevista contrattualmente, non trovando tale diritto alcun limite nel provvedimento di assegnazione della casa da parte del giudice.

Riproduzione riservata

 

avv. Elisa Boreatti – Dott.ssa Bruna Moretti

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