Giustizia predittiva tributaria: il progetto Prodigit

di Luigi Viola (avvocato, direttore de “La nuova procedura civile”)
Il giorno 5.5.2022, è stato depositato un progetto di legge recante “Introduzione dell’articolo 5-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l’istituzione di una piattaforma telematica di giustizia predittiva in materia tributaria“.
La finalità dichiarata è quella di promuovere la certezza del diritto tributario e ridurre il contenzioso in materia.
In questo contesto, è nato il progetto Pro.di.g.it avviato dal Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria (Cpgt) e dal ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef), finanziato con le risorse React-EU a titolo del Fondo sociale europeo con al somma di oltre 8 milioni di euro.
Di cosa si tratta?
Si vuole realizzare una grande banca dati giurisprudenziale (circa un milione di sentenze), da addestrare tramite Intelligenza Artificiale, così da creare un ‘sistema’ che sia “ liberamente consultabile da tutti i contribuenti al fine di acquisire, in maniera non vincolante, una previsione del possibile esito di eventuali controversie giudiziarie concernenti gli atti impositivi adottati dagli enti impositori”.
E’ un modello di giustizia predittiva c.d. induttiva (con impostazione statistico-giurisprudenziale): per trovare la risposta alla domanda su come potrebbe essere decisa una questione giuridica, si cerca nella giurisprudenza precedente una situazione analoga.
Tuttavia, questo modello di giustizia predittiva induttiva è fallace e pericoloso.
E’ fallace perchè:
– il nostro sistema è di civil law e non common law, con la conseguenza che i precedenti giurisprudenziali possono essere legittimamente disattesi da altro giudice ad quem; il giudice è soggetto soltanto alla legge, ex art. 101 comma 2 Cost., mentre la sentenza speiga effetto sono nei limiti del giudicato ex art. 2909 c.c.;
– seppur la legge è uguale per tutti (art. 3 Cost.), non tutti i casi sono uguali, anzi ognuno ha la sua specificità; applicare un precedente giudiziario vuol dire concretizzare una sorta di analogia trattando una situazione come se fosse e non già come è, finendo per trattare in modo uguale situazioni giuridiche diseguali, così violando quello stesso art. 3 Cost. che in teoria si vorrebbe applicare; non è un caso che la legge è generale ed astratta, ma non la giurisprudenza;
-e non vale chiamare in gioco superiori principi unionali che spingono de facto verso il common law perchè anche l’interpretazione conforme al diritto unionale non può arrivare ad “un’interpretazione contra legem del diritto nazionale” (Corte giustizia Unione Europea, sezione VII, sentenza del 13.10.2022, n. 397/21).
E’ pericoloso perchè:
– se si guarda il precedente giudiziario, allora non si tiene conto di ciò che l’avvocato ha sostenuto di volta in volta nel proprio processo, così vulnerando il diritto di difesa che è inviolabile ex art. 24 Cost.;
– soprattutto, però, il ‘sistema’ di Pro.di.g.it, nonchè per quanto indicato dal disegno di legge de quo, verrebbe gestito e reso accessibile dal Ministero dell’economia e delle finanze, cioè quel soggetto che, spessissimo, è parte del processo; in sostanza, una parte del processo gestirebbe la giustizia predittiva (induttiva) su cui i cittadini dovrebbero fare affidamento, rendendo così la ‘predizione’ non imparziale e, soprattutto, disincentivate della tutela giudiziaria in modo arbitrario (laddove non addirittura condizionante la sentenza).
Diversamente, si dovrebbe andare verso un modello di giustizia predittiva c.d. deduttiva (modello normativo-algoritmico): per trovare la risposta alla domanda su come potrebbe essere decisa una questione giuridica, si cerca la risposta nella legge per come indicata ed interpretata nelle difese proposte dagli avvocati (si veda il software GiuriMatrix).
La sentenza deve essere la conseguenza necessitata di difese e legge: in questo modo il giurista, sempre umano, può anche usare strumenti di ausilio (formule matematiche o algoritmi), ma inserendo ciò che gli avvocati chiedono in sede processuale, con le relative argomentazioni.
La predizione non deve essere un tasto da premere, ma un’operazione verificabile, sempre umana; anzi, soprattutto modificabile (id est confutabile) laddove l’avvocato individui nuovi argomenti decisivi.
E l’intelligenza artificiale?
Per ora sarebbe da escludere per la decisiva ragione che mira a trovare correlazioni e non rapporti causali; se applicata alla Giustizia è attività ad alto rischio (tra gli altri, si veda Morelli, Intelligenza artificiale al test delle applicazioni nella giustizia, ItaliaOggi del 24.10.2022): ciò basta per indurre alla prudenza.
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