Fake news / Ecco cosa rischia l’autore

COME SI RICONOSCE UNA FAKE NEWS, E QUALI RISCHI SI CONFIGURANO IN CAPO ALL’AUTORE?

Il fenomeno delle fake news, locuzione inglese utilizzata per indicare letteralmente notizie false o veri e propri articoli contenenti informazioni inventate, ingannevoli o distorte, si è diffuso in maniera esponenziale soprattutto attraverso l’utilizzo di internet e dei social network (consulta la relazione dell’AGCOM: Osservatorio sulla disinformazione on line).

COME POSSONO ESSERE RICONOSCIUTE LE FAKE NEWS È indispensabile, al fine di non contribuire alla diffusione di informazioni sbagliate e aumentare i guadagni di chi le utilizza per farne un business, verificare sempre la fonte e l’autore di ogni notizia, diffidare dai titoli sensazionalistici, controllare le date e le foto riportate.

Smascherare una fake news non è sempre facile, ma molti siti possono essere di ausilio:

Google Reverse Image SearchTinEyeRevEye o Yandex utili a verificare l’origine di una immagine;

Graph.tipsStalkscan, e WhoPostedWhat per smascherare falsi profili Facebook;

Amnesty International’s YouTube DataviewerInVid browser pluginFotoforensics o Photo-forensics per quanto attiene i video;

Whois.netDomaintoolsDnstrailsGeoiptoolMoz.com, forniscono informazioni su siti, domini e indirizzi IP;

Archive.org Archive.is sono invece utili a “ripescare” la memoria storica di una pagina web;

Bellingcat è infine il principale sito di fact checking.

VANTAGGI PERSEGUITI DALL’AUTORE I creatori di fake news possono agire per ottenere molteplici vantaggi.

Nella maggior parte dei casi il movente è economico: utilizzando il c.d. click baiting e sfruttando la notizia come esca per ottenere visualizzazioni, gli utenti vengono indirizzati su determinate pagine in modo da generare proventi pubblicitari (visite/pubblicità/ritorno economico).

In altri casi l’obiettivo è di natura politica o sociale, e spesso si concretizza nel diffondere panico e manipolare l’opinione pubblica.

REATI CONFIGURABILI I reati ipotizzabili, a seconda della tipologia di notizia e della modalità della sua diffusione, possono essere:

  • Diffamazione(art. 595 c.p.) punisce chiunque offenda l’altrui reputazione, se ricorrono i presupposti di tale reato, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1.032 euro. La diffamazione è aggravata se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità e in tal caso la pena è della reclusione, da sei mesi a tre anni, o della multa non inferiore a 516 euro;
  • Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio (art. 501 c.p.) c.d. reato di aggiotaggio, che punisce chi pubblica o comunque divulga notizie false, esagerate o tendenziose idonee ad alterare il mercato con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 516 a euro 25.822;
  • Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l’ordine pubblico(art. 656 c.p.). Tale norma ha natura sussidiaria e trova applicazione nel caso in cui il fatto non costituisca un più grave reato come nel caso previsto dall’art. 501 c.p. sopra citato;
  • Procurato allarme presso l’autorità(art. 658 c.p.) che punisce “chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l’Autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio” con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 10 euro a 516 euro.

ABUSO DELLA CREDULITA’ POPOLARE L’art. 661 c.p., depenalizzato dal D.Lgs. 8/16, punisce con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000 chiunque pubblicamente cerchi con qualsiasi impostura (ossia inganno, menzogna) di abusare della credulità popolare, se dal fatto possa derivare un turbamento dell’ordine pubblico.

CHI È CHIAMATO A RISPONDERNE L’autore di fake news è esposto a conseguenze di natura civlistica, oltre che penali: oltre a lui può essere chiamato a rispondere della propria condotta anche chi, pur avendo consapevolezza della falsità della notizia, contribuisca alla sua diffusione. Non è invece sanzionata dalle norme succitate la diffusione di notizie false che non risultino idonee a mettere in pericolo l’ordine pubblico, la sicurezza e la tranquillità dei cittadini.

Avv. Stefano FRANCHI

con la collaborazione dell’
Avv. Valentina DI ANTONIO

FRANCHI VALENTE Studio Legale
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