IA e Costituzione, riflessioni su un dialogo possibile e anzi necessario

Luigi Viola, avvocato, direttore scientifico di GiuriMatrix (software dotato di intelligenza artificiale), docente di diritto delle nuove tecnologie

Non vi è un problema di compatibilità della IA con la Costituzione: quest’ultima infatti fissa la perimetrazione attraverso cui la IA deve esprimersi. Il dialogo è più che possibile: è addirittura necessario. Al di fuori della Costituzione c’è solo ciò che è incostituzionale, quindi ingiusto e non tollerabile dal nostro sistema giuridico.

Non può esserci un giudice robot almeno perchè:
– l’art. 25 Cost., laddove menziona il giudice naturale precostituito per legge, ne impone la sua determinazione sia umana che precedente all’azione processuale;
– se il giudice fosse robot, allora verrebbe meno il diritto inviolabile alla difesa ex art. 24 Cost.; sarebbe impossibile spiegare al robot alcune clausole ‘valoriali’ presenti nel sistema come ingiustizia del danno (art. 2043 c.c.), buona fede (1375 c.c.), stato d’ira (art. 62 n. 2 c.p.);
– il giudice robot applicherebbe un algoritmo, ma il giudice deve applicare la legge ex art. 101 comma 2 Cost. ed è soggetto solo a questa; lo stesso addestramento di una IA, solitamente basato su casi giurisprudenziali, porterebbe il giudice ad essere soggetto al precedente, mentre è soggetto ‘soltanto’ alla legge.

Comunque la IA è già presente nell’ordinamento sul piano normativo, giurisprudenziale e come disegno di legge generale.

Sul piano normativo:
– la legge n. 111 del 9.8.2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14.8.2023, n. 189, di Delega al Governo per la riforma fiscale, legittima all’art. 1 “ il ricorso alle tecnologie digitali e alle soluzioni di intelligenza artificiale, nel rispetto della disciplina dell’Unione europea sulla tutela dei dati personali, nonché il rafforzamento del regime di adempimento collaborativo ovvero l’aggiornamento e l’introduzione di istituti, anche premiali, volti a favorire forme di collaborazione tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti”;
– la legge n. 136 del 9.10.2023 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici, afferma all’art. 1 comma 5 che “ sui mercati del trasporto aereo di passeggeri, l’Autorità può considerare, tra l’altro, i seguenti elementi: a) la struttura del mercato; b) le modalità di definizione dei prezzi, anche attraverso l’utilizzo di sistemi di gestione dei ricavi e algoritmi; c) i rischi per il processo concorrenziale e per i consumatori derivanti dall’utilizzo di algoritmi fondati sull’intelligenza artificiale o sulla profilazione degli utenti; d) le dinamiche concorrenziali e di prezzo connesse alla stagionalità della domanda; e) le esigenze di territori difficilmente raggiungibili tramite mezzi di trasporto diversi dall’aereo; f) l’esigenza di tutela di classi particolarmente vulnerabili di consumatori”;
– all’art. 30 comma 1 del d.lgs. del 31 marzo 2023, n. 36, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31.3.2023, n. 77, recante Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, si dice che “Per migliorare l’efficienza le stazioni appaltanti e gli enti concedenti provvedono, ove possibile, ad automatizzare le proprie attività ricorrendo a soluzioni tecnologiche, ivi incluse l’intelligenza artificiale e le tecnologie di registri distribuiti, nel rispetto delle specifiche disposizioni in materia”.

Sul piano giurisprudenziale:
– La Cassazione civile, ordinanza del 10.10.2023, n. 28358, evidenzia la necessità non di “conoscere ex ante con certezza l’esito finale delle valutazioni che il sistema di intelligenza artificiale opera – perché altrimenti sarebbe quanto meno inutile – ma il procedimento che conduce alle medesime”;
– Il Tribunale Palermo Sez. lavoro, sentenza del 20.6.2023, prende atto del fatto che “nel mondo del lavoro, vi sono ormai molte imprese industriali e commerciali, di varie dimensioni che impiegano sistemi e procedure digitalizzate, così come tecnologie o software basati su algoritmi o intelligenza artificiale (AI), al fine di migliorare i flussi produttivi o la gestione del rapporto lavorativo”;
– Il Cons. Stato Sez. VI, Sent., sentenza del 28.04.2023, n. 4297, richiama i principi, dicendo che “il ricorso a strumenti informatici nelle procedure amministrative costituisce una modalità agevolata di istruttoria, senza che il singolo strumento – per quanto qualificabile in termini di intelligenza artificiale – possa, da un lato, derogare alle regole normative ed ai criteri posti a presupposto della singola procedura e, dall’altro lato, essere sottratto alla trasparenza nonché alla imputabilità all’amministrazione procedente. Quest’ultima è chiamata a verificare la correttezza del funzionamento dello strumento istruttorio utilizzato e la relativa coerenza agli obiettivi ed alle regole dettate, in coerenza al principio di legalità, per l’esercizio del potere in esame”.

Sul piano di disegni di legge in generale, è stato depositato il disegno di legge n. 917/2023 che, tra le altre cose, afferma all’art. 1 che “Ai fini della presente legge, si intendono per «contenuti generati da intelligenza artificiale (IA)» tutti i contenuti editoriali, compresi testi, video, immagini e voci, che sono creati, generati o sintetizzati, in tutto o in parte, da sistemi basati su intelligenza artificiale, ivi compresi algoritmi di apprendimento automatizzato, cosiddetto machine learning, e reti neurali artificiali”.

Il problema principale che pone la IA, applicata al settore giustizia, è la c.d. discriminazione algoritmica: il caso Compas ha dimostrato che la matematica e statistica, ancorché producano risultati esatti, non lo sono necessariamente anche per il diritto.
Se una IA viene addestrata con 90 casi su 100, dove viene detto che il colpevole è un uomo, svilupperà il pregiudizio che, in caso di dubbio, la responsabilità è dell’uomo: questo gli suggerisce la statistica. Tuttavia, sul piano rigorosamente giuridico, è un errore: i cittadino sono uguali davanti alla legge, uomini o donne, ex art. 3 Cost.
Per risolvere questo drammatico problema, bisognerebbe ‘addestrare’ la IA con la legge che non è discriminante (salvo i rari casi di incostituzionalità) e non con i casi giurisprudenziali: d’altronde in Italia, che è sistema di civil law e non common law, si applica la legge che è generale ed astratta, ma non il precedente giudiziario che è avvinto dai limiti del giudicato (art. 2909 c.c.).
E non si dica che il giudice crea il diritto, perché è chiamato ad applicarlo, quindi applica ciò che già esiste (Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 6.12.2021, n. 38596, nonché Corte Costituzionale 110/2023, e anche Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza del 2.10.2023, n. 8610).

In questa direzione lavora GiuriMatrix: primo software in Italia e tra i primi in Europa, dotato di IA, applicato al diritto.

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