La tutela degli animali nella Costituzione: è ora di una legge sull’affidamento

L’avvocata Anna Polifroni

La legge costituzionale n. 1/2022 dell’11.2.2022, entrata in vigore il 9.3.2022, ha introdotto, oltre che la modifica degli artt. 9 e 41 Cost., anche la previsione in Costituzione della tutela degli animali, da considerarsi non più una “res”, bensì degli esseri senzienti.

Potrebbe essere l’occasione affinché anche in Italia vengano emanate nuove norme a tutela degli animali e del loro benessere, venendosi a colmare, ad esempio, in materia di diritto di famiglia, con particolare riferimento alla disciplina della separazione, divorzio, cessazione delle convivenze, la lacuna legislativa in attualità esistente, in materia di affidamento dell’animale domestico, sia esso di proprietà di uno o di entrambi i partner.

L’ultimo accenno a una possibile legge in materia risale al 2019; ma, ancora oggi, in ipotesi di separazione, divorzio e cessazione delle convivenze, nulla si prevede specificatamente sull’affidamento dell’animale domestico, lasciando alla discrezionalità dei partner, nei casi di scioglimento consensuale dei rapporti familiari, ed al giudice, in caso di disaccordo, la decisione, generalmente a favore dell’intestatario/proprietario dell’animale, o addirittura la non decisione, perché la domanda viene considerata illegittima/irrituale/infondata, su detto argomento.

E’ necessaria una legge che preveda che l’affidamento dell’animale domestico:

  • tenga conto dell’effettivo benessere dell’animale (che, indubbiamente, risentirà anch’esso, oltre che i singoli membri della famiglia in disgregazione, e in particolare i figli minorenni, degli effetti negativi della separazione della famiglia che lo aveva adottato);

  • che, in ipotesi del manifestato disinteresse di uno o di entrambi i partners, preveda un equo mantenimento ed adeguate cure a favore di esso;

  • che, in caso di disaccordo tra i partners, non necessariamente disponga l’affidamento a favore del partner proprietario del cane/gatto, come se l’animale fosse da considerarsi una “res”, dovendosi, al contrario, affidarlo al soggetto che intrattiene la migliore relazione con l’animale dal punto di vista etologico ed affettivo, magari avvalendosi del parere di un veterinario comportamentalista nell’assunzione della relativa decisione;

  • che preveda, in caso di morte dell’affidatario, l’onere per l’erede di allevare l’animale;

  • e infine, che, preveda, che il Tribunale, qualora alcuno dei due partner intenda occuparsene, disponga l’affidamento dell’animale, anche in via definitiva, a terze persone, e/o ad associazioni, che se ne prendano cura.

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