L’arte non è mai illecita, lo dice la legge

La bambina migrante con il razzo rosa in mano e i piedi nell’acqua realizzata da Banksy a Venezia durante la Biennale sulla facciata un palazzetto sottoposto a vincolo, per la Procura della Repubblica, non è «opera illecita» ai sensi dell’art. 169 del Codice dei Beni Culturali ma “opera d’arte” e il PM, pertanto, formula richiesta di archiviazione per l’esposto presentato dalla Sovrintendenza, che già aveva evidenziato si trattasse di un «dipinto murale di carattere artistico».

Ora si attende il decreto del GIP.

Anche la giurisprudenza penale sembra ammorbidirsi nei confronti della street art,  ma solo quando è “d’autore” uniformandosi all’orientamento della giurisprudenza civile milanese che ha oggettivato il concetto di “opera d’arte”, dapprima riconoscendo valore artistico agli oggetti di design aventi valore artistico e, in quanto tali, meritevoli di tutela autoriale.

La lampada Arco è, infatti, stata ritenuta “opera d’arte” in ragione della «percezione che di una determinata opera del design possa essersi consolidata nella collettività ed in particolare negli ambienti culturali in senso lato» (Tribunale di Milano, sezione IP n. 9906/12 12 settembre 2012), così come è “arte” la “cancellatura” di Emilio Isgrò, protagonista del noto caso di plagio nella copertina del disco di Roger Waters “Is This the Life We Really Want?”, in ragione dell’«ampio riconoscimento, negli ambienti culturali specializzati, circa il carattere originale, creativo e il valore artistico delle opere del ricorrente, le quali sono state esposte in importanti mostre, gallerie d’arte, musei di tutto il mondo, sono oggetto di pubblicazioni in cataloghi di mostre, riviste specializzate nel campo dell’arte contemporanea e da anni sono oggetto di approfondimenti e riflessioni da parte dei maggiori critici e storici dell’arte» (Tribunale di Milano, sezione IP, 25 luglio 2017 RG 29032/2017).

Secondo la recente sentenza del Tribunale di Bologna è arte anche la “Ferrari 250 GTO” in quanto ha «un “quid pluris” costituito, appunto, dal valore artistico, che può essere ricavato da una serie di parametri oggettivi, non necessariamente tutti presenti in concreto, quali il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l’esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l’attribuzione di premi» (Tribunale di Bologna, ord., 20 giugno 2019 Ferrari Spa/Ares Design Modena Srl).

L’avv. Gloria Gatti, autrice dell’articolo
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