“L’Ente si riserva la facoltà di affidare l’incarico all’esito di procedura comparativa al ribasso tra più preventivi di spesa”…ma come si fa con l’equo compenso?

“L’Ente si riserva la facoltà di affidare l’incarico all’esito di procedura comparativa al ribasso tra più preventivi di spesa”…così si legge in un recentissimo AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI AVVOCATI DA UTILIZZARE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI LEGALI di un importante Comune pugliese; avviso nel quale, in nessuna sua parte, si fa menzione peraltro della normativa in materia di EQUO COMPENSO (art. 13 bis della legge 247 del 2012 introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 – Legge 27 dicembre 2017, n. 205 – G.U. 29 dicembre 2017, n. 302 e commi da 2 a 4-bis dell’art. 19-quaterdecies della Legge 4 dicembre 2017, n. 172).

Ci si può allora chiedere:  “la procedura comparativa al ribasso è compatibile con la disciplina normativa dell’equo compenso”?

A questa domanda, in un caso del tutto analogo, relativo all’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, ha già risposto nel giugno 2019 l’ANAC dettando un criterio applicabile, a parere di chi scrive, a tutte le professioni ordinistiche e quindi anche a quella forense.

E’ stata pubblicata infatti, in Gazzetta Ufficiale n.137 del 13 giugno, la delibera Anac n. 417 del 15 maggio 2019, che ha aggiornato le Linee guida n. 1, di attuazione del Codice Appalti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio Anac n. 138 del 21 febbraio 2018, nella cui Relazione Illustrativa a proposito di EQUO COMPENSO si legge:

L’articolo 19-quaterdecies, comma 3, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, con l’inserimento dell’articolo 13 bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ha sancito l’obbligo per la pubblica amministrazione di garantire il principio dell’equo compenso per le prestazioni rese dai professionisti per incarichi affidati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione.
Il medesimo articolo, riferito alle prestazioni professionali degli avvocati, ha definito equo il compenso proporzionato «alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della Giustizia adottato ai sensi dell’art. 13, comma 6». La trasposizione di tale previsione agli incarichi inerenti i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura porterebbe a ritenere equo il corrispettivo che “tiene conto” dei parametri previsti dal decreto del Ministero della giustizia del 17
giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016).
Tuttavia, i corrispettivi determinati sulla base del predetto decreto sono utilizzati dalle stazioni appaltanti, in virtù di quanto previsto dall’articolo 24, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, come base di riferimento per la determinazione dell’importo da porre a base di gara dell’affidamento del servizio. Appare evidente che i corrispettivi di cui al decreto del Ministero della giustizia del 17 giugno 2016 non possono essere sia emolumento per il professionista per le prestazioni svolte sia importo a
base di gara dell’affidamento; verrebbe meno il principio base delle procedure ad evidenza pubblica del confronto competitivo tra gli operatori economici basato anche sull’elemento prezzo.
Partendo, quindi, dal presupposto che il concorrente presenta in sede di offerta un ribasso sull’importo a base di gara, determinato sulla base dei corrispettivi di cui al citato decreto del Ministero della Giustizia, così come previsto dal Codice dei contratti pubblici, si pone il problema di definire quale sia il “compenso equo” ai sensi dell’articolo 19-quaterdecies, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, tenuto conto che si potrebbe verificare l’ipotesi che il ribasso offerto sia così elevato da rendere non equo il corrispettivo per l’attività professionale, seppur derivante da una libera scelta dell’operatore economico e non da un’imposizione della stazione appaltante.
Per ovviare all’ipotesi di cui sopra, la soluzione più scontata sarebbe quella di imporre un tetto massimo al ribasso offerto ma non è apparsa ritenersi percorribile in quanto, nella sostanza, comporterebbe la pre-determinazione del prezzo di aggiudicazione in quanto tutti i concorrenti, pur di aggiudicarsi l’appalto, offrirebbero il ribasso massimo, snaturando così uno degli elementi base del principio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ampiamente affermato nel nuovo Codice dei contratti pubblici.
Una soluzione apparsa più appropriata, nel caso di aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è quella di agire sulla formula per l’attribuzione dei punteggi relativi al criterio prezzo; partendo dal presupposto che la formula classica dell’interpolazione lineare, come evidenziato nelle Linee guida n. 2 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”, accentua la concorrenza inducendo i concorrenti a formulare offerte aggressive per conseguire un punteggio particolarmente elevato a fronte di punteggi ridotti per gli altri concorrenti, è stato suggerito il ricorso alla formula bilineare. Come noto, la funzione bilineare, ove il punteggio cresce linearmente fino a un valore soglia, calcolata ad esempio come media del ribasso dei concorrenti, per poi flettere e crescere a un ritmo limitato, ha proprio il vantaggio di scoraggiare offerte con ribassi eccessivi poiché ricevono un punteggio incrementale ridotto. Ciò, unitamente all’attribuzione di un punteggio elevato al punto di flesso, disincentiva i concorrenti a presentare offerte oltre la media di mercato e il prezzo di aggiudicazione potrebbe ritenersi equo proprio perché tiene conto della media di mercato.

Ci aspettiamo quindi che il Comune (nel frattempo sollecitato sicuramente dal competente Ordine forense) revochi in autotutela quell’avviso modificandolo secondo le indicazioni dell’ANAC sopra riportate. Diversamente potremmo trovarci di nuovo davanti a mere gare al ribasso (che non premiano le qualità professionali) davvero svilenti per l’intera categoria forense, mentre i redditi di tanti avvocati italiani, lo dicono le statistiche, continuano a scendere in picchiata.

 

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