Magistratura onoraria, approvato dl con modifiche alla disciplina del contingente a esaurimento

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della Giustizia Carlo Nordio, ha approvato un disegno di legge che introduce modifiche alla disciplina della magistratura onoraria del contingente ad esaurimento.

Il disegno di legge, collegato alla manovra di finanza pubblica per l’anno 2024, interviene con modifiche ed integrazioni sul decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, di riforma organica della magistratura onoraria e introduce norme che troveranno applicazione esclusivamente con riguardo ai magistrati onorari già in servizio alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo.

Il provvedimento opera una revisione del regime giuridico, economico e previdenziale dei magistrati onorari già in servizio e ne regola compiutamente il rapporto di lavoro, inquadrandoli espressamente come “lavoratori subordinati”.

Si introduce, in particolare, una disciplina che riguarda i seguenti aspetti:

  • orario di lavoro di 40 ore settimanali per i magistrati che hanno optato per il regime di esclusività e di 16 ore settimanali, pari a due giorni a settimana, per i magistrati che non hanno optato per il regime di esclusività;
  • permessi, assenze e congedi, con previsione dell’applicazione ai magistrati confermati del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del Comparto funzioni centrali, relativo al personale dell’amministrazione giudiziaria, con conseguente regolazione del periodo di comporto;
  • destinazione in supplenza, nei casi di assenza o impedimento dei magistrati professionali, che può essere disposta nei limiti definiti dalla norma e in presenza di eccezionali esigenze di servizio;
  • ferie, con previsione della disciplina dell’impegno dei magistrati onorari confermati durante il periodo feriale e del correlativo diritto al godimento del periodo di riposo, fissando un regime analogo a quello previsto per i magistrati onorari assunti dopo l’entrata in vigore della riforma;
  • trasferimenti a domanda dei magistrati onorari confermati nell’ambito del distretto di Corte d’Appello presso cui esercitano le funzioni, con applicabilità al magistrato onorario confermato delle agevolazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  • procedura di valutazione di idoneità professionale, regime di responsabilità disciplinare (con estensione del sistema disciplinare previsto per i magistrati ordinari), ipotesi di decadenza dall’incarico per inosservanza del regime di incompatibilità o dell’impegno lavorativo assunto e di sospensione del rapporto del magistrato onorario confermato per motivi familiari, concorsuali, elettorali o per l’espletamento di incarichi politici o incarichi amministrativi, temporaneamente incompatibili con l’esercizio delle funzioni giudiziarie onorarie;
  • adeguamento al costo della vita del compenso, secondo un meccanismo analogo a quello previsto per i magistrati ordinari e riscatto delle annualità di esercizio delle funzioni onorarie con oneri a carico dell’interessato.

Si detta, inoltre, una nuova disciplina del compenso, non più parametrata a quello previsto per il personale amministrativo giudiziario di Area III, ma definita in via autonoma. Si prevede, in particolare, che ai magistrati onorari confermati, che esercitano le funzioni in via esclusiva, sia corrisposto un compenso annuo al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato, erogato in tredici mensilità, di euro 58.840, oltre al trattamento per l’esclusivo esercizio delle funzioni onorarie, da corrispondersi in ogni caso di cessazione del rapporto. Ai magistrati onorari confermati, che esercitano le funzioni in via non esclusiva, viene, invece, corrisposto un compenso annuo al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato, erogato in dodici mensilità, di euro 20.000.

Quanto al regime previdenziale e fiscale, si recepisce il sistema (iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria o alla gestione separata) già introdotto dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, rispetto al quale viene dettata una più compiuta disciplina.

Si disciplinano le funzioni e i compiti dei magistrati onorari confermati, con differenziazione tra “giudici onorari” e “viceprocuratori onorari” e si chiarisce che l’applicazione dei magistrati onorari confermati al collegio è ammessa solo ricorrendo esigenze temporanee o situazioni emergenziali.

Si stabilisce, infine, la rimessione nei termini per la richiesta di conferma a favore dei magistrati onorari che non l’avessero presentata. Quanto all’opzione per l’esclusività, si prevede, in via generale, che i magistrati confermati possono chiedere di esercitare l’opzione entro il 31 luglio di ogni anno successivo a quello di immissione nel ruolo e, in via transitoria, tale richiesta può in ogni caso essere esercitata nel termine di trenta giorni dall’entrata in vigore del provvedimento.

No Comments Yet

Comments are closed

AVVOCATI - TESTATA REGISTRATA PRESSO IL TRIBUNALE DI TARANTO N. 1/2016
EXTRA MEDIA s.r.l.s. Sede Legale: Taranto - Via Plinio 87, 74121 | extramediasrls@pec.it | Codice fiscale e n. iscr. Registro Imprese: 0319862073 | Privacy

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi