Più di otto anni per avere giustizia: l’insostenibile lentezza dei processi

QUANTO DURA UN PROCESSO IN ITALIA?

Uno dei principali problemi nel nostro Paese riguarda l’eccessiva durata dei processi, che ci garantisce il poco lusinghiero primato di fanalino di coda dell’Europa. Sulla base dei dati elaborati nel 2016 (clicca qui per consultare il rapporto CEPEJ 2016) dal Council of Europe Commission for the Evaluation of the Efficiency of Justice, in Italia il processo civile ha una durata media nel primo grado di giudizio di un anno e mezzo (514 giorni), di molto superiore a ciò che avviene in Francia (353), in Spagna (282) o in Germania (poco più di sei mesi, 196 giorni). Il dato diventa allarmante con riferimento ai procedimenti che arrivano in Corte di Cassazione: per avere giustizia, mediamente, occorrono più di 8 anni.

GIUSTIZIA PENALE LUMACA Nel campo del diritto penale, purtroppo, le cose non vanno meglio. Per celebrare un processo di primo grado, in Italia, occorre in media quasi un anno (310 giorni); in Germania 117; in Inghilterra bastano due mesi e mezzo (72). Ciò che davvero stupisce, però, è il tempo necessario ad avere una Sentenza di Appello: quasi tre anni (876 giorni). Alla Germania sono sufficienti 127 giorni, in Spagna invece si ottiene una Pronuncia in meno di due mesi (56). Sommando i 191 giorni necessari a far pronunciare la Cassazione, emerge un dato preoccupante: il processo penale in Italia dura in media quasi quattro anni, escluso il tempo necessario alle indagini, che in alcuni casi arriva a raddoppiare quel dato.

IL PROCESSO DEVE AVERE UNA DURATA RAGIONEVOLE La ragionevole durata delle indagini e del processo è un Diritto costituzionale riconosciuto e tutelato dallo Stato Italiano (art. 111 Cost.) ed anche dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (art. 6 C.E.D.U.). Al fine di garantire tale imprescindibile diritto, il nostro Ordinamento ha previsto l’istituto della prescrizione, disciplinato dagli art.li 157 e seguenti del Codice Penale: decorso un tempo massimo prestabilito, il reato si estingue e non vi sono conseguenze penali in capo all’individuo sotto processo.

IMPUTATI A VITA? Dal primo gennaio 2020 è entrata in vigore la c.d. Riforma Bonafede, il cui aspetto principale – e maggiormente discusso – prevede la sospensione della prescrizione dopo la Sentenza di primo e di secondo grado, sia di condanna che di assoluzione. In buona sostanza, un cittadino indagato per lesioni personali (reato prescrittibile in sette anni e mezzo) potrebbe restare sotto processo per un tempo indefinito, anche qualora venisse giudicato innocente con Sentenza di primo grado: in caso di appello da parte dell’accusa, e fino alla Pronuncia della Cassazione, tutti i “tempi morti” del Processo (trasferimento dei fascicoli, fissazione della prima udienza) ricadrebbero sulle spalle dell’imputato innocente, che non avrebbe alcuno strumento per velocizzare tali adempimenti burocratici, che – come abbiamo visto – arrivano a durare anche anni.

Per approfondire l’istituto della prescrizione e i suoi effetti prima della riforma clicca qui

https://studiofranchivalente.com/2018/11/07/421/

QUANTI PROCESSI SI PRESCRIVONO, E IN CHE FASE? Con riferimento ai dati del 2016 (Relazione di inaugurazione dell’anno giudiziario del Primo Presidente della Corte di Cassazione), emerge un dato che pone degli interrogativi sull’intervento legislativo: soltanto il 16% di tutte le prescrizioni viene dichiarata dopo la Sentenza di primo grado (23.000 su un totale di 140.000), mentre la maggior parte delle prescrizioni è dichiarata in fase di indagine (complessivamente 82.923, ovvero il 60% del totale).

LA PRESCRIZIONE NEGLI ALTRI PAESI DELL’UE In Spagna e in Grecia vige un sistema molto simile a quello Italiano (ante-riforma); in Germania, pur con delle esclusioni (come ad esempio il reato di omicidio), esistono sia la prescrizione della perseguibilità che quella dell’esecuzione; la Francia, che fino al 2012 aveva un sistema di garanzie simile agli altri paesi europei, ha sostanzialmente abolito la prescrizione, aumentando la casistica relativa alla interruzione. L’Inghilterra, come spesso accade, fa storia a sé: esistono solo dei limiti temporali (c.d. time limits) legati all’estinzione dell’azione penale, resi più stringenti nei reati minori (summary offence).

Avv. Stefano FRANCHI

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