Nulla la notifica in rinnovazione per indirizzo PEC errato

NULLA LA NOTIFICA IN RINNOVAZIONE PER INDIRIZZO PEC ERRATO: È SEMPRE OPPORTUNO VERIFICARE LA PRESENZA E LA CORRETTEZZA DEGLI INDIRIZZI PEC, PRIMA DI PROCEDERE ALLA NOTIFICA

Con l’Ordinanza n. 24474/19 resa dalla seconda sezione della Cassazione Civile e pubblicata il 1 ottobre 2019, viene affermato il divieto di doppia rimessione in termini nel caso in cui anche la notificazione a mezzo PEC effettuata in rinnovazione risulti nulla per causa imputabile al notificante.

Tale preclusione deriva dal combinato disposto del primo comma dell’articolo 291 c.p.c. (che sancisce la natura perentoria del termine assegnato per il rinnovo della notificazione) e dal secondo comma dell’articolo 153 c.p.c., il quale prevede, quale presupposto per la rimessione in termini, “che la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile, può chiedere di essere rimessa in termini”.

Orbene, nel caso oggetto dell’ordinanza in esame, la parte era già stata autorizzata in precedenza a rinotificare il ricorso con il decreto di fissazione di udienza, ma la rinotifica non è andata a buon fine perché l’indirizzo PEC del destinatario, l’Avvocatura dello Stato, non era aggiornato.

Tale errore ha comportato la nullità della seconda rinotifica, con conseguente declaratoria di estinzione del giudizio ex art. 307, comma 3, c.p.c.

La S.C. ha, infatti, ritenuto che “nel caso in cui, dopo la concessione di un termine per rinnovare una notificazione, anche la notificazione effettuata in rinnovazione risulti nulla, non è possibile concedere un secondo termine per un’ulteriore rinnovazione”.

Al fine di non incorrere in tale preclusione, si ritiene opportuno rammentare che, prima di procedere ad una notifica a mezzo PEC, è opportuno controllare la presenza e la correttezza degli indirizzi PEC dai pubblici elenchi, così come previsto dall’articolo 3 bis della L. 53/94, il quale autorizza l’avvocato a procedere alla notifica in proprio tramite la posta elettronica certificata, a condizione che gli indirizzi di posta elettronica certificata del mittente e del destinatario della notifica siano presenti nei pubblici elenchi.

Ricordiamo che i pubblici elenchi validi ai fini della notifica a mezzo PEC, in materia civile ed amministrativa, sono:

  1. Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE, gestito dal Ministero della Giustizia e consultabile, previa autenticazione con la smart card, all’indirizzo http://pst.giustizia.it/PST/)
  2. Registro degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Amministrazioni Pubbliche (Registro PP.AA. consultabile anch’esso, previa autenticazione con la smart card, all’indirizzo http://http://pst.giustizia.it/PST/)
  3. L’INdice degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Imprese e dei Professionisti (INI-PEC, istituito dal MISE, consultabile apertamente all’indirizzo http://https://www.inipec.gov.it/cerca-pec)
  4. Registro delle Imprese (consultabile apertamente all’indirizzo http://http://www.registroimprese.it/indirizzo-pec)
  5. Domicilio digitale del cittadino (previsto dall’art. 4 Legge 17 dicembre 2012, n. 221, ma non ancora istituito)

Per le notifiche a mezzo PEC in materia tributaria, invece, va utilizzato l’Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei gestori dei pubblici servizi (indice IPA, consultabile apertamente all’indirizzo http://https://www.indicepa.gov.it/documentale/index.php)

Da ultimo, si segnala il recente, ma ormai consolidato, indirizzo giurisprudenziale del Consiglio di Stato, il quale, in materia di notifiche a mezzo PEC amministrative, sancisce che è comunque valida, anche come riconoscimento di errore scusabile ex art. 37 c.p.a., la notificazione del ricorso introduttivo di un giudizio amministrativo eseguita all’indirizzo di PEC reperito sul registro IPA.


Avv. Adriano Scardaccione – Foro di Roma

Dipartimento di Giustizia Telematica del Movimento Forense

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