Riceviamo e pubblichiamo il seguente testo a firma dell’avv. Nicola De Santis. La sentenza n. 94/2025 della Corte Costituzionale dichiara illegittima l’esclusione dell’integrazione al minimo per gli assegni di invalidità INPS calcolati col solo sistema contributivo. E ora si riapre il caso degli avvocati invalidi: può Cassa Forense continuare a negare, per via interpretativa, un diritto che la Consulta ha definito fondamentale?
Scrivo per integrare il contenuto di un mio post qui cortesemente pubblicato il 12 maggio 2025.
Come avrete letto, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’
Naturalmente la sentenza n. 94/2025 va letta per intero ( (come vanno lette anche le motivazioni del rinvio alla Corte Costituzionale contenute nella Ordinanza Interlocutoria della Corte di Cassazione, Sezione lavoro, del 16 settembre 2024) ed è necessario non fermarsi ai suoi riassunti o ai titoli e ai catenacci degli articoli che la commentano.
Letta, quindi, la sentenza, la riflessione che sovviene è la seguente: se è incostituzionale escludere per legge l’integrazione al minimo dell’assegno di invalidità ai lavoratori dipendenti ed autonomi INPS soggetti al calcolo contributivo, come è possibile escludere non tramite una norma specifica, ma in via interpretativa, il diritto del pensionato di invalidità di Cassa Forense di vedersi riconosciuta l’integrazione al minimo pieno (stabilito dalla medesima Cassa) del proprio assegno pensionistico, ora inchiodato al sotto-minimo del 70% per sempre?
In altre parole, se è incostituzionale la legge (del 1995) che sanciva la non integrazione al minimo dell’assegno di invalidità INPS, non può continuare ad essere considerata legittima la interpretazione (con una facile battuta definibile
Per chi fosse preoccupato per la tenuta dei conti della Cassa di Previdenza e Assistenza Forense, si segnala che la dimensione economica del problema dovrebbe essere davvero poco rilevante (riguarda pochi avvocati invalidi, solo negli anni di redditi complessivi, personali e coniugali, particolarmente bassi) e si rammenta che l’ente Cassa ha natura privatistica e che della sua errata o inidonea gestione – soprattutto se determinata dalla imprudente, illegittima o erronea interpretazione/applicazione dei regolamenti della medesima Cassa – rispondono gli amministratori e gli altri soggetti tutti civilisticamente responsabili per legge, i quali, peraltro, sono professionisti coperti da corpose assicurazioni e che, quindi, non patirebbero nemmeno un danno economico personale. Conti della Cassa non menomati e nessun amministratore ferito.
Solo due (due di numero) tra tutti gli avvocati in attività Italia (ben oltre 200.000, sappiamo) con specifici articoli del 2025 e solo un mio post, cortesemente pubblicato dalla testata Avvocati, hanno segnalato, già prima della sentenza della Corte Costituzionale, la rilevabile erroneità della interpretazione dei regolamenti previdenziali in danno degli avvocati invalidi.
Ora, dopo quanto ha scritto la Corte Costituzionale, dopo gli spunti della Corte di Cassazione, qualche altro giurista italiano oltre ai due avvocati (due di numero) che hanno già scritto, magari preoccupato dalla esistenza di una possibile ingiustizia in danno dei colleghi invalidi, vorrà affrontare il tema della integrazione al minimo pieno della pensione di invalidità erogata da Cassa Forense?
Nicola De Santis



