La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha chiarito, attraverso una serie di sentenze, il diritto degli infermieri all’indennità di mensa durante i turni notturni e quelli superiori alle sei ore di lavoro. Le sentenze, depositate il 10 settembre 2024, riguardano l’interpretazione della frase “particolare articolazione dell’orario” contenuta nell’articolo 29, comma 2 del CCNL integrativo Comparto Sanità 2001.
I giudici hanno stabilito che l’attribuzione del buono pasto, considerato un’agevolazione assistenziale, è condizionata all’effettuazione di una pausa pranzo. Questa pausa è prevista per i lavoratori che svolgono un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, garantendo così il benessere fisico necessario per l’attività lavorativa.
La Corte ha ribadito che la precedente interpretazione da parte della Corte territoriale era errata nel disconoscere il legame tra il diritto alla mensa e la fruizione di un intervallo di lavoro. Questo principio, confermato anche in sede legislativa, stabilisce che l’intervallo deve essere collocato oltre il limite delle sei ore di lavoro, rendendo chiaro il diritto degli infermieri a ricevere il ticket mensa in caso di turni prolungati.