Diritto sportivo: la figura del procuratore e quella dell’avvocato

Gennaro Colangelo, Studio Legale Associato Boreatti Colangelo

È possibile per un avvocato svolgere l’attività che è propria dell’agente sportivo? L’avvocato che opera in qualità di procuratore incorre in qualche rischio o limitazione?

Per trovare una risposta a queste domande è innanzi tutto necessario partire da quella che è la definizione di agente sportivo che viene data dalla legge: l’articolo 1 del d.p.c.m. 23 marzo 2018 prevede che è agente sportivo colui che “mette in relazione due o più soggetti ai fini: i) della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di prestazione sportiva professionistica; ii) della conclusione di un contratto di trasferimento di una prestazione sportiva professionistica; iii) del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica”.

Per poter svolgere l’attività di procuratore sportivo fino al 2015 era necessario iscriversi ad un apposito elenco. In quell’anno tuttavia, con l’emanazione della disciplina contenuta nel “Regulation on Working with Intermediaries” della FIFA e gli adeguamenti delle varie Federazioni nazionali, la possibilità di agire come agente di un calciatore era stata liberalizzata e resa dunque accessibile a tutti.

Con la Legge di Bilancio 2018 ed il successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2018, però, il legislatore italiano ha deciso di regolamentare l’accesso a questa professione ed ha reinserito dei vincoli, istituendo il Registro Nazionale degli Agenti Sportivi e prevedendo che ad esso ci si possa iscrivere soltanto dopo una prova abilitativa. Il registro è affidato al Coni, che dovrà certificare il possesso di specifici requisiti professionali e morali degli aspiranti intermediari, necessari per l’esercizio dell’attività per tutti gli sport professionistici italiani.

Quanto alla possibilità dell’avvocato di svolgere attività da procuratore, questa viene aperta dall’l’articolo 1, comma 373, della legge 205/2017, il quale stabilisce che “Agli sportivi professionisti e alle società affiliate a una federazione sportiva professionistica è vietato avvalersi di soggetti non iscritti al Registro pena la nullità dei contratti, fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge”.

Inoltre, a sostegno di tale apertura si è espresso il CNF con parere del 17 luglio 2015, ove è stato chiarito che “l’attività del procuratore sportivo consiste nell’opera di assistenza e consulenza nella stipula del contratto di prestazione sportiva o di cessione tra società di diritti di prestazione sportiva del calciatore”, attività propria della figura dell’avvocato.

A fronte di tali evidenze è dunque aperta la possibilità alla categoria degli avvocati di operare in qualità di procuratori sportivi pur non essendo iscritti al Registro Nazionale degli Agenti Sportivi previsto dal d.p.c.m. del 23 marzo 2018.

Da tale apertura è necessario evidenziare però che derivano delle problematiche a livello deontologico per il soggetto avvocato che opera in qualità di agente sportivo.

Una prima problematica riguarda il patto quota lite, e deriva dal comma 2 dell’articolo 25 cdf il quale prevede che “sono vietati i patti con i quali l’avvocato percepisca come compenso, in tutto o in parte, una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa”; dal momento che il compenso dell’agente sportivo risulta essere una percentuale del contratto concluso, sembrerebbe che l’avvocato che operi in qualità di agente non potrebbe accettare un pagamento in tale misura.

Questo ostacolo è superabile analizzando la natura del compenso percepito dall’avvocato che agisce in qualità di agente, infatti la norma richiamata vieta all’avvocato di percepire come compenso una quota del bene della prestazione, ma il compenso in questo caso non viene parametrato sull’attività svolta dall’avvocato in quanto tale, ma bensì è parametrata al valore commerciale dello sportivo (ad esempio al valore del calciatore Tizio sul mercato della seria A) oggetto di trattazione, che prescinde dalla attività prestata dall’avvocato/agente.

Una seconda problematica riguarda il conflitto di interessi e deriva dall’articolo 24 commi 1 e 3 codice deontologico forense dove si prevede che “l’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale” ed inoltre che “Il conflitto di interessi sussiste anche nel caso in cui il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente, la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un’altra parte assistita o cliente, l’adempimento di un precedente mandato limiti l’indipendenza dell’avvocato nello svolgimento del nuovo incarico”.

Alla luce della disciplina dettata dal codice deontologico forense, un avvocato non può operare in conflitto di interessi anche se questo si prefiguri solo in astratto, di contro questa possibilità è prevista per i procuratori sportivi che hanno la possibilità di rappresentare contemporaneamente ad esempio un giocatore ed il club per il quale gioca.

È possibile però che, nell’esempio riportato, in realtà l’interesse sia comune? Ossia tanto il club quanto il giocatore aspirino al comune interesse di addivenire al tesseramento e che dunque il valore dell’ingaggio sia solo un aspetto secondario? Sposando tale teoria non si creerebbe il conflitto di interessi e dunque sarebbe possibile per il soggetto avvocato operare in qualità di agente senza incorrere in alcuna sanzione dell’ordine degli avvocati.

Alla luce di quanto analizzato è dunque possibile per un soggetto che svolge la professione di avvocato operare in qualità di agente sportivo, pur non essendo iscritto al Registro Nazionale degli Agenti Sportivi, correndo però i rischi correlati alle questioni deontologiche a cui si è accennato. Al fine di fugare ogni dubbio sarebbe necessario un intervento del legislatore a porre una disciplina chiara sul punto in trattazione.

Avv. Gennaro Colangelo – Dott. Luigi Faggiano

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