Minacciare i superiori è una condotta che può legittimamente portare al licenziamento per giusta causa. La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 1376 del 20 gennaio 2025, ha chiarito che l’insubordinazione non si limita al rifiuto di eseguire disposizioni provenienti dai responsabili, ma include ogni comportamento che pregiudica il corretto svolgimento delle attività lavorative.
La sentenza sottolinea che possono essere sanzionati anche comportamenti extralavorativi, qualora questi influiscano negativamente sull’esecuzione diligente della prestazione del dipendente.
Il caso esaminato riguardava un autista del servizio di trasporto passeggeri, licenziato due volte dall’azienda. Il secondo licenziamento, divenuto definitivo con la decisione della Cassazione, è stato ritenuto legittimo in quanto basato su mancanze gravi. La reintegra disposta in seguito al primo licenziamento, invece, ha avuto effetto limitato a un mese e ha comportato il riconoscimento di una mensilità di stipendio come risarcimento, al netto di eventuali redditi percepiti altrove.