Il panorama normativo sulla mediazione civile e commerciale si arricchisce con l’approvazione dello schema di decreto legislativo che prevede disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 149. Questo intervento legislativo mira a semplificare e migliorare il sistema di mediazione, introducendo modifiche al Decreto Legislativo 28/2010. Diverse modifiche e osservazioni sono state avanzate sul punto dall’Unione Nazionale delle Camere Civili per rendere più chiaro ed efficace l’approccio alla mediazione e alla negoziazione assistita. Ecco un’analisi delle principali proposte di modifica da parte degli avvocati civilisti dell’UNCC.
Mediazione demandata dal giudice: necessità di maggiore chiarezza
Uno degli aspetti più discussi riguarda l’articolo 5-quater del Decreto Legislativo 28/2010, che disciplina la mediazione demandata dal giudice. I commi 2 e 3, secondo le osservazioni, necessitano di una formulazione più chiara per sottolineare l’autonomia e l’indipendenza della mediazione rispetto al processo. Si suggerisce di chiarire che il giudice, nell’ordinanza che rimette le parti in mediazione, debba limitarsi ad esprimere i fattori di mediabilità, senza anticipare ipotesi conciliative.
Un altro punto critico riguarda l’interpretazione del termine “Giudice” all’interno della normativa. L’interrogativo posto è se la mediazione demandata si applichi anche al Giudice di Pace. Poiché non vi sono specifiche esclusioni relative alla tipologia di magistratura, l’interpretazione sembra confermare che anche il Giudice di Pace possa intervenire nella mediazione, seppur con differenze nella valutazione e nei compensi, rispetto al magistrato togato.
Durata della mediazione
La durata della mediazione obbligatoria e demandata continua a essere un tema delicato. L’introduzione di limiti temporali per completare la mediazione risulta, secondo le osservazioni, ingiustificata e contraddittoria. Le parti sono obbligate a percorrere la mediazione, ma spesso si trovano impossibilitate a concluderla entro il termine previsto per ragioni oggettive, come nella mediazione su diritti reali o su questioni successorie, che richiedono adempimenti burocratici.
In particolare, il termine di sei mesi proposto dallo schema di decreto correttivo è giudicato eccessivo, soprattutto se accompagnato da proroghe di tre mesi che devono essere accordate per iscritto tra le parti. Viene anche chiesto di eliminare il limite temporale per il completamento della mediazione, con la possibilità di estenderla solo se vi è accordo tra le parti.
Deleghe e partecipazione alla mediazione
Un altro elemento al centro delle modifiche riguarda la partecipazione alla mediazione. L’articolo 8 del Decreto Legislativo 28/2010 affronta la questione della delega per la partecipazione alla mediazione, precisando che le parti devono partecipare personalmente al procedimento, salvo giustificati motivi. Si sostiene che la delega possa essere conferita ad un rappresentante, purché quest’ultimo sia a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per risolvere la controversia.
Tuttavia, la questione della forma della procura continua a generare discussioni: la Cassazione ha già chiarito che la procura può essere conferita anche ad un avvocato, ma non specifica se questa debba essere notarile o semplicemente scritta. Lo schema di decreto correttivo, infatti, ammette la possibilità di una procura sostanziale con firma non autenticata, ad eccezione dei casi in cui l’accordo debba essere trascritto.
Mediazione telematica: un passo avanti, ma con qualche criticità
Lo schema di decreto correttivo introduce modifiche sulla mediazione telematica, estendendo la possibilità di svolgere la mediazione online, anche solo in parte, con il consenso delle parti. Questa modifica risponde alla crescente necessità di rendere la mediazione più accessibile, soprattutto per coloro che non sono avvezzi alle tecnologie digitali, come gli anziani. Tuttavia, alcune criticità restano legate alla gestione delle firme digitali e alla tempistica di raccolta delle firme.
In particolare, la previsione che il verbale della mediazione debba essere firmato immediatamente dopo la conclusione dell’incontro è ritenuta troppo generica. Si suggerisce di definire un termine preciso per la raccolta delle firme, per evitare che il documento venga firmato giorni dopo l’incontro. Inoltre, si propone che le firme digitali vengano raccolte in modo chiaro e preciso, per evitare ambiguità.
Necessità di chiarezza e maggiore efficienza
In sintesi, lo schema di decreto correttivo al Decreto Legislativo 28/2010 offre numerose opportunità per perfezionare e rendere più efficiente il sistema di mediazione civile e commerciale in Italia. Le modifiche proposte rispondono a esigenze di chiarezza e semplificazione, ma anche a un’integrazione più fluida della tecnologia nella mediazione. Resta però aperta la discussione su come bilanciare la necessità di efficienza con il diritto di accesso alla giustizia per tutti i cittadini, in un contesto che sta rapidamente evolvendo verso un sistema sempre più digitale.