Almeno una buona notizia: così ha commentato Alberto Del Noce, presidente Unione Nazionale Camere Civili, sul Correttivo entrato in vigore il 26 novembre scorso (D. Lgs. 31 ottobre 2024 n. 164), che ha apportato significative modifiche in materia di spese di giustizia, intervenendo sull’articolo 13, comma 1-quinquies, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia). In particolare, è stato eliminato il contributo unificato di € 43,00 per le istanze di ricerca telematica dei beni da pignorare ex art. 492-bis, comma 1, c.p.c., ad eccezione dei casi in cui il creditore presenti l’istanza prima della notificazione del precetto o prima del decorso del termine di cui all’art. 482 c.p.c., in presenza di pericolo nel ritardo, come previsto dal comma 2 del medesimo articolo. Questa modifica normativa mira a semplificare e rendere più accessibile la procedura di ricerca telematica dei beni da pignorare, riducendo gli oneri economici a carico dei creditori procedenti.
In precedenza, l’obbligo di versamento del contributo unificato di € 43,00 per tali istanze era stato oggetto di dibattito e interpretazioni contrastanti, con indicazioni ministeriali che ne imponevano il pagamento anche per le istanze presentate all’Ufficiale Giudiziario.
Con l’eliminazione di questo contributo, si prevede una maggiore efficienza nelle procedure esecutive, facilitando l’accesso alle informazioni patrimoniali del debitore e accelerando i tempi del recupero crediti. Tuttavia, resta fermo l’obbligo di versamento del contributo unificato nei casi in cui l’istanza ex art. 492-bis, comma 2, c.p.c. venga presentata prima della notificazione del precetto o prima del decorso del termine di cui all’art. 482 c.p.c., in presenza di pericolo nel ritardo, richiedendo l’autorizzazione del Presidente del Tribunale competente.